1. Per il conseguimento delle finalità generali di istruzione e di formazione del sistema educativo si tiene conto:
a) del bisogno di incentivare l'arricchimento delle abilità fisiche, intellettuali e morali della persona;
b) delle prerogative riguardanti una maggiore e qualificata domanda di istruzione e di formazione;
c) dell'urgenza di rispondere all'esigenza di mobilità della manodopera prestando attenzione alla circolazione dei titoli, conclusivi dei corsi, nell'Unione europea;
d) della richiesta di colmare il deficit di insegnamento e di apprendimento in alcune aree, disciplinari e territoriali, in rapporto alle quali si avverte il divario con gli esiti occupazionali e con il mercato del lavoro.
2. Il sistema educativo assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.
3. L'organizzazione del sistema educativo è basata sulla flessibilità al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione che siano:
a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
b) facilitanti il congiungimento delle azioni dell'istruzione e della formazione con le azioni di pertinenza di altri organi territoriali;
c) convenienti per la formulazione della progettualità d'istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.
4. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.
5. Nelle materie che intersecano la potestà riconosciuta per legge alle regioni, i provvedimenti attinenti ad essa sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
6. Gli apprendimenti e la condotta degli alunni e delle alunne sono oggetto di