Art. 5.
(Esigenze e caratteristiche).

      1. Per il conseguimento delle finalità generali di istruzione e di formazione del sistema educativo si tiene conto:

          a) del bisogno di incentivare l'arricchimento delle abilità fisiche, intellettuali e morali della persona;

 

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          b) delle prerogative riguardanti una maggiore e qualificata domanda di istruzione e di formazione;

          c) dell'urgenza di rispondere all'esigenza di mobilità della manodopera prestando attenzione alla circolazione dei titoli, conclusivi dei corsi, nell'Unione europea;

          d) della richiesta di colmare il deficit di insegnamento e di apprendimento in alcune aree, disciplinari e territoriali, in rapporto alle quali si avverte il divario con gli esiti occupazionali e con il mercato del lavoro.

      2. Il sistema educativo assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.
      3. L'organizzazione del sistema educativo è basata sulla flessibilità al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione che siano:

          a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;

          b) facilitanti il congiungimento delle azioni dell'istruzione e della formazione con le azioni di pertinenza di altri organi territoriali;

          c) convenienti per la formulazione della progettualità d'istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.

      4. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.
      5. Nelle materie che intersecano la potestà riconosciuta per legge alle regioni, i provvedimenti attinenti ad essa sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      6. Gli apprendimenti e la condotta degli alunni e delle alunne sono oggetto di

 

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valutazioni periodiche e annuali e sono affidati ai docenti; l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), inoltre, effettua verifiche sistematiche sulla qualità complessiva dell'attività di istruzione e di formazione di ogni istituto o centro, ai fini di un progressivo miglioramento e armonizzazione del servizio.
      7. La fruizione del diritto di istruzione e di formazione, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è un obbligo legislativamente sanzionato che si attua e si assolve sia nei percorsi del sottosistema liceale sia nei percorsi del sottosistema tecnico e professionale, con la frequenza per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.
      8. Il sistema educativo valorizza, al massimo delle sue possibilità, la professionalità del personale dirigente, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), tenendo conto della condizione di disagio, di delusione e di precarietà in cui esso versa, determinata da cause remote e prossime, individuando le mansioni, qualitativamente pregevoli, che lo caratterizzano e predisponendo un percorso di preparazione iniziale e permanente, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.